Obbligo di "domicilio digitale" (PEC) per tutti i professionisti: il Presidente Cosenza scrive agli iscritti
I professionisti italiani iscritti agli Ordini devono possedere un recapito di Posta elettronica certificata (ossia una casella PEC), il cosiddetto “Domicilio Digitale”. Si tratta di un obbligo in vigore già da diversi anni e ora ribadito dalla recente normativa di legge sulle semplificazioni. Secondo le nuove norme il mancato adempimento può comportare anche la sospensione dall’Albo a tempo indeterminato. Ingenio Napoli riporta dunque di seguito il testo della lettera che su questo argomento il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Edoardo Cosenza, ha indirizzato ai colleghi iscritti.
Caro Collega,
una recentissima normativa (Legge 11 settembre 2020 n. 120, consultabile QUI ) obbliga gli Ordini professionali a richiedere ai propri iscritti, che non l’abbiano già fatto, di comunicare il proprio “domicilio digitale” (ovvero un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o altro recapito certificato qualificato previsto per legge) e di sanzionarli con la sospensione dall’Albo professionale a tempo indeterminato, ove non riscontrino positivamente nei trenta giorni seguenti a tale comunicazione.
Il CNI – con Circolare n. 615/XIX Sess. del 30/09/2020 – ha invitato gli Ordini territoriali ad adempiere “tempestivamente ed integralmente” al dettato normativo.
Ti ricordo che come iscritti all’Albo eravamo già obbligati a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed a comunicarlo all’Ordine.
Ove in precedenza non l’avessi già fatto, Ti invito a comunicare all’Ordine in tempi brevi ed utilizzando esclusivamente la modulistica (disponibile QUI ) il Tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificato.
Sul sito Albo Unico del C.N.I. (a questo indirizzo: https://www.cni.it/albo-unico) potrai controllare rapidamente se il tuo indirizzo Pec è già stato comunicato all’Ordine.
Se sei in possesso di una Pec con dominio @ingpec.eu attivata in convenzione tramite l’Ordine non devi effettuare nessuna comunicazione in quanto l’indirizzo Pec è già stato registrato automaticamente nei nostri database.
Nei prossimi giorni il nostro Ordine, tramite raccomandata A.R., inoltrerà agli iscritti che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o altro recapito certificato qualificato, la diffida ad adempiere a tale obbligo, entro il termine di trenta giorni.
Trascorso tale termine, in caso di mancato positivo riscontro da parte dell’iscritto, l’Ordine dovrà procedere ad applicare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall’Albo professionale.
Il Presidente
Edoardo Cosenza
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