Consulenti tecnici di ufficio: arriva il nuovo regolamento dell’Albo. Un’analisi del professor Nicola Augenti e il testo del Decreto
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia (n.109/202) con i requisiti per l’iscrizione all’albo, la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei Consulenti tecnici di ufficio (in sigla Ctu). Il provvedimento – pubblicato l’11 agosto 2023 – regola l’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, incrementando categorie, definendo requisiti, formazione, tenuta e aggiornamento. Sul nuovo provvedimento, entrato in vigore il 26 agosto 2023, riceviamo e volentieri pubblichiamo un’analisi del professor Nicola Augenti, coordinatore della Commissione Ingegneria Forense dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli.
(a cura di Nicola Augenti)
Con Decreto n.109 del 4 agosto 2023 il Ministero della Giustizia (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre che con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha adottato il Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24 bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 4, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma due, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c) nn. 1 e 2.
Il Decreto è stato pubblicato il giorno 11 agosto 2023 sul n.187 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al di là del titolo prolisso, emblematico a giudizio di chi scrive del linguaggio burocratese, si tratta di una norma innovativa che regolamenta i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici di ufficio dell’Autorità Giudiziaria istituito presso ogni Tribunale, unitamente ai criteri relativi alla formazione, alla tenuta e all’aggiornamento dell’Elenco nazionale dei consulenti tecnici di ufficio.
Tale norma trae origine, in parte, da una proposta della ristretta Commissione Ingegneria Forense del Consiglio Nazionale Ingegneri, coordinata dal consigliere Carla Cappiello e della quale mi onoro di far parte.
IL TESTO
Il testo comprende dodici articoli che trattano, tra l’altro:
Contenuto dell’Albo (art.3);
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici (art.4);
Domanda di iscrizione (art. 5);
Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza (art.6); Sospensione e cancellazione volontaria (art.7);
Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale (art.8); Trattamento dei dati personali (art.9);
Disposizioni transitorie (art.10).
Il Decreto comprende anche due allegati: l’Allegato A che ha per oggetto Categorie dell’albo e settori di specializzazione (esteso per ben 18 pagine); l’Allegato B che contiene le Tabelle di equipollenza della Categoria medico-chirurgica (per 11 pagine). In calce al Regolamento è riportato un lungo elenco di note alla lettura del Decreto.
Quest’ultimo, purtroppo, non ha recepito il lungo lavoro istruttorio da noi condotto, che poneva regole maggiormente stringenti per l’iscrizione negli Albi dei singoli Tribunali. Esso, comunque, rappresenta un passo in avanti rispetto al lassismo che ha improntato le iscrizioni sino ad oggi, penalizzando non solo la professionalità degli ingegneri forensi realmente qualificati, ma pregiudicando sostanzialmente il diritto di ogni cittadino alla Giustizia con la “G” maiuscola.
Mi è parso dunque utile fornire alcune informazioni e qualche isolato commento sui contenuti della norma appena emanata, ma con riferimento alle sole categorie degli ingegneri e degli architetti.
LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI CTU
L’articolo 3 individua le informazioni che, per ciascun consulente, saranno contenute negli Albi e che si possono così riassumere:
• categoria e relativo settore di specializzazione, tra quelli indicati nell’Allegato A al Decreto (in verità eccessivamente prolisso e ripetitivo); titolo di studio posseduto;
• Ordine professionale di appartenenza;
• data in cui è iniziato lo svolgimento della professione, nella specifica categoria e specializzazione indicata;
• eventuale possesso di competenze nell’ambito della conciliazione;
• conseguimento di un’adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
• numero di incarichi conferiti e revocati.
Di particolare interesse appaiono alcuni requisiti quali: l’esperienza posseduta nello specifico settore di specializzazione per il quale si richiede l’iscrizione; la certificazione delle competenze acquisite nel campo dell’ingegneria Forense (formazione tecnico-giuridica); un curriculum documentato, avente ad oggetto gli incarichi giudiziari ricevuti e quelli eventualmente revocati.
Tutte queste informazioni consentiranno di realizzare una sorta di anagrafe professionale (in tutto e per tutto analoga a quella che è già in essere presso l’Associazione italiana di Ingegneria Forense) che consenta a magistrati, avvocati e semplici cittadini, di conoscere le effettive competenze dei professionisti nominati ausiliari della magistratura.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI
I requisiti per l’iscrizione negli Albi dei consulenti tecnici (contemplati dall’articolo 4) comprendono, oltre all’iscrizione presso i rispettivi Ordini:
• una condotta professionale specchiata; la residenza anagrafica (o il domicilio professionale) nel distretto del Tribunale;
• una speciale competenza tecnica nelle materie oggetto delle singole categorie indicate; l’obbligo di formazione professionale continua.
Quest’ultimo requisito, seppure minato dalla condizione “ove prevista dall’Ordine”, appare di fondamentale importanza, atteso che la frequenza periodica di corsi aventi contenuto tecnico-giuridico, dovrà costituire requisito essenziale per la permanenza negli Albi.
Il possesso della speciale competenza tecnica posseduta in ciascuna categoria (che può essere anche più di una nell’ambito del medesimo Albo), s’intende conseguita solo a condizioni che sia stata esercitata, come attività professionale, per almeno cinque anni, in maniera effettiva e continuativa nello specifico settore.
In alternativa, potrà essere documentata: da titoli di specializzazione post-laurea (ad esempio, quello universitario di Master di II livello in Ingegneria Forense); da attività didattica o scientifica, oppure da pubblicazioni nel settore; da certificazione UNI.
Detta speciale competenza tecnica sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato previsto dall’articolo 14 (Formazione dell’albo) delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, ovvero dal Comitato presieduto dal presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’Ordine.
IL CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
I dati che devono essere contenuti nella domanda di iscrizione all’Albo sono elencati nell’art.5 e si possono così sintetizzare:
• categoria e settore di specializzazione per i quali si chiede l’iscrizione; generalità e indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec);
• formazione scolastica, universitaria e post universitaria, corredata dai titoli di studio conseguiti;
• specifici percorsi formativi destinati a conseguire competenze, nell’ambito della conciliazione, sul processo e sull’attività di consulente tecnico; curriculum scientifico;
• Ordine di appartenenza;
• dichiarazione di assenza di condanne passate in giudicato, o indicazione di quelle eventualmente riportate;
• dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, o indicazione di quelli dei quali si sia a conoscenza;
• dichiarazione di non avere riportato, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari più gravi di quelle minime previste dall’ordinamento professionale di appartenenza;
• dichiarazione di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e con quelli di formazione professionale continua (specificando i crediti conseguiti); indicazione dell’attività professionale esercitata, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
• dichiarazione di conformità agli originali, dei titoli e documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta, prodotti in copia;
• impegno a comunicare ogni variazione della p.e.c. e qualunque altra circostanza rilevante sopravvenuta.
La veridicità delle dichiarazioni verrà verificata dalla Commissione, che potrà rigettare la domanda o disporre la cancellazione dall’Albo, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente, dal primo marzo al 30 aprile, oppure dal primo settembre al 31 ottobre di ogni anno.
IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
L’articolo 6 del Decreto disciplina il mantenimento dell’iscrizione all’Albo che risulterà condizionato da: svolgimento continuativo dell’attività professionale e rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’Ordine.
Anche in tale caso viene ribadito l’obbligo della formazione continua, seppure minato dalla precisazione sulle previsioni dell’Ordine professionale.
In occasione della revisione dell’Albo, prevista con cadenza biennale, il Comitato verificherà la permanenza dei requisiti posseduti dal professionista, per attestare i quali sarà necessaria la presentazione di una domanda di conferma, pena la cancellazione. Cancellazione, o sospensione per un periodo non superiore a nove mesi, che potrà avvenire su base volontaria, anche con riferimento ad una o più specializzazioni, così come previsto dall’artIcolo 7 .
LA TENUTA DEGLI ALBI E IL REGIME TRANSITORIO
La tenuta degli Albi dei consulenti tecnici per ciascun Tribunale e dell’Elenco nazionale è disciplinata dall’articolo 8 del Decreto: esso prevede che nell’Elenco, per ciascun iscritto negli Albi dei Tribunali, debbano essere riportati, oltre al nome, cognome e data di iscrizione all’Albo, anche la data di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
L’entrata in vigore di nuove regole per la formazione e la tenuta degli Albi dei consulenti tecnici a livello locale (per ciascun Tribunale) e il confluire dei dati nell’Elenco nazionale dei periti e dei consulenti tecnici, darà finalmente luogo alla nascita di quella sorta di anagrafe dei CTU la cui istituzione auspico già da molti anni.
Le modalità per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento degli Albi e dell’Elenco, in via rigorosamente informatica, saranno definite entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.
Le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 10 stabiliscono, infine, che i professionisti già iscritti negli Albi alla data di entrata in vigore del Decreto, mantengano l’iscrizione e possano chiedere di essere inseriti in uno o più settori della categoria di appartenenza, o di altra categoria, allegando all’istanza una dichiarazione recante le indicazioni di cui all’art.5 e i documenti relativi al possesso dei requisiti di cui all’art.4 . Si conferma per tutti l’obbligo di soddisfare i requisiti di mantenimento all’iscrizione previsti dall’articolo 6.
CONCLUSIONI
A conclusione di questa breve disamina, l’auspicio da formulare è che, dopo questo primo passo, il Ministero della Giustizia (che vigila sul C.N.I. quale ente di diritto pubblico) voglia emanare norme maggiormente rigorose, simili a quelle da noi ripetutamente suggerite, per fare sì che i consulenti tecnici dell’Autorità Giudiziaria vengano selezionati e nominati sempre più sulla base del merito, ovvero della competenza tecnico-giuridica posseduta: un CTU o un perito incompetenti, infatti, non mortificano solo le capacità professionali dei colleghi realmente qualificati, ma penalizzano gravemente la Giustizia, atteso che le sentenze dei magistrati relative ai procedimenti con contenuto tecnico sono improntate, quasi sempre, alle conclusioni raggiunte dall’ausiliario del giudice.
Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia, composto da 12 articoli e 2 allegati, è consultabile QUI .
La versione in Pdf del decreto è scaricabile QUI .
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