Attestazioni antincendio: chiarimenti su proroga emergenza COVID-19

Con la circolare CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021 e la nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si chiariva definitivamente il criterio del prolungamento della validità degli atti di prevenzione incendi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza.
Con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 29 giugno 2022).

MODALITA’ DI CALCOLO
In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, a parziale rettifica di quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021, sentito (a seguito di specifica nota inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche), anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è espresso con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 (consultabile e scaricabile QUI ), si precisa che:

a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;

b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;

c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.